Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi. 2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art5 · fonte su Normattiva