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1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi. 2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
