1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea. 2. Questo conto e' stabilito secondo le modalita' fissate dall'allegato I alla presente Convenzione. 3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto e' a favore od a carico dello Stato italiano. 4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dello avanzo avviene secondo le modalita' fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione. Ogni semestre puo' essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente. 5. Il regolamento definitivo avverra' entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 2025, n. 38

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La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Testo vigente dal 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art12 · fonte su Normattiva