ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Romania (in seguito denominati "Le Parti") CONSIDERANDO i legami di amicizia gia' esistenti fra di essi; CONVINTI dell'importanza che puo' avere lo sviluppo delle relazioni turistiche, sia per le rispettive economie che per una maggiore e profonda conoscenza fra i due popoli; CONSAPEVOLI che il turismo, in ragione della sua dinamica socio- culturale ed economica, costituisce un eccellente strumento per promuovere lo sviluppo economico, la comprensione, la volonta' di rafforzare le relazioni fra i popoli; DESIDERANDO intraprendere una piu' stretta collaborazione nel settore del turismo affinche' dalla stessa derivi il maggior beneficio possibile, anche in attuazione dei principi contenuti nelle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il turismo e i viaggi internazionali svoltasi a Roma nel 1963; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I UFFICI TURISTICI In conformita' alla legislazione interna, ciascuna delle Parti Contraenti potra' istituire e mantenere Uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente, con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione ed il funzionamento di detti Uffici.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-arti · fonte su Normattiva