ARTICOLO V FORMAZIONE TURISTICA Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi:

  • a)sistemi, metodi ed eventuale possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di specialisti ed istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera;
  • b)programmi di studio per scuole albeghiere;
  • c)programmi di formazione nel settore della promozione e del market- ing turistico.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artv · fonte su Normattiva