ARTICOLO VII FORMAZIONE TURISTICA 1. Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi:
- a)sistemi e metodi per formare insegnanti e istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera;
- b)borse di studio per insegnanti, istruttori, studenti e guide turistiche;
- c)curriculum e programmi di studio per scuole alberghiere. 2. Ciascuna delle Parti incoraggera' i rispettivi studenti e professori nel settore turistico ad utilizzare le borse di studio offerte da scuole, universita' e centri di formazione dell'altra Parte contraente. Inoltre, svilupperanno la cooperazione tra professionisti di entrambi i Paesi al fine di innalzare il livello dei propri tecnici turistici e di dare impulso alla ricerca nel settore.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
