ARTICOLO VII FORMAZIONE TURISTICA 1. Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi:

  • a)sistemi e metodi per formare insegnanti e istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera;
  • b)borse di studio per insegnanti, istruttori, studenti e guide turistiche;
  • c)curriculum e programmi di studio per scuole alberghiere. 2. Ciascuna delle Parti incoraggera' i rispettivi studenti e professori nel settore turistico ad utilizzare le borse di studio offerte da scuole, universita' e centri di formazione dell'altra Parte contraente. Inoltre, svilupperanno la cooperazione tra professionisti di entrambi i Paesi al fine di innalzare il livello dei propri tecnici turistici e di dare impulso alla ricerca nel settore.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artvii · fonte su Normattiva