[1]ARTICOLO VIII I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantasette in due originali nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua francese.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 12 gennaio 1999
