ARTlCOLO VII Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.
Testo vigente dal 12 gennaio 1999
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Testo vigente dal 12 gennaio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1998-12-15;475~accordo-artvii · fonte su Normattiva