[1]Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
[2]FATTO a Roma il 9 marzo 1972.
[3](Seguono le firme).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
[1]Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
[2]FATTO a Roma il 9 marzo 1972.
[3](Seguono le firme).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
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2 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~art20 · fonte su Normattiva