[1]Articolo IX.
[2]L'Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
[3]In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[4]Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973.
[5](Seguono le firme)
Testo vigente dal 27 maggio 1982
