[1]Articolo IX.

[2]L'Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

[3]In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973.

[5](Seguono le firme)

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artix · fonte su Normattiva