[1]Articolo IV.

[2]I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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