Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976

Art. 22 — Collaborazione con altre organizzazioni

Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni che ritiene opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art22 · fonte su Normattiva