Art. 22 — Collaborazione con altre organizzazioni
Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni che ritiene opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
