Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976

Art. 70 — Disposizioni supplementari e transitorie

  • 1)Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo.
  • 2)Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo:
  • a)Tutte le misure adottate in virtu' dell'Accordo del 1968, prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
  • b)Tutte le decisioni che il Consiglio adottera' nel corso dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avra' luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art70 · fonte su Normattiva