supplementari e transitorie
- 1)Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', cosi' come e' stato prorogato.
- 2)Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe':
- a)tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
- b)tutte le decisioni che il consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
