supplementari e transitorie

  • 1)Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', cosi' come e' stato prorogato.
  • 2)Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe':
  • a)tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
  • b)tutte le decisioni che il consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art70 · fonte su Normattiva