IN VIGORE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale di trasporto combinato colleghino ininterrottamente i territori di almeno quattro degli Stati che hanno depositato tale strumento. 2. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione con cui si adempie alla suddetta condizione. 3. Per ciascun Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'inizio del periodo di 90 giorni specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito di tale strumento.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art10 · fonte su Normattiva