1. Il presente Accordo sara' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 a decorrere dal 1 aprile 1991. 2. L'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
