ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate ad esigenze contingenti, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. 2. Queste misure, che devono essere provvisorie, saranno immediatamente notificate al Depositario, specificando la loro natura.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art11 · fonte su Normattiva