, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 7. 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
