- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno 'de lure' o 'de facto' direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' il cui capitale sia stato sottoscritto in qualsiasi misura da un investitore in una valuta straniera o denominato in valuta straniera1 la valutazione della quota di tale investitore sara' nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale, della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e delle riserve e decurtata del valore delle riduzioni e perdite di capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi. 7. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art5 · fonte su Normattiva