o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno sottoposti ad alcun provvedimento che limiti, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, disponibilita' o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una Parte Contraente non saranno de iure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' stabilito nella valuta nazionale sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 5. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo effettuato da una Parte Contraente sia una societa' con capitale misto la valutazione della quota dell'investitore dell'altra Parte Contraente sara' nella valuta dell'investimento, in misura non minore del valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale. 6. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investimento e' stato effettuato dall'investitore, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 7. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese dalla data di definizione del valore di cui sopra. 8. Il risarcimento dovra' comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento. 9. Un cittadino o una societa' di una Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio sia conforme ai principi della legge nazionale e di quella internazionale. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa. 11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
