Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 8 (Annesso B.1)
Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente Convenzione per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo 5, paragrafo 1, capoverso a) del presente Annesso.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
