Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.2)
dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione:
- a)il materiale professionale;
- b)le parti di ricambio importate per la riparazione del materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
