dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione:

  • a)il materiale professionale;
  • b)le parti di ricambio importate per la riparazione del materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art2 · fonte su Normattiva