Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 6 (Annesso B.3)
termine di riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale e' di sei mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
