Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 7 (Annesso B.3)
Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, per quanto riguarda:
- a)un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell'articolo 2;
- b)l'articolo 5, paragrafo 1 del presente Annesso.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
