Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 5 (Annesso B.7)
'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione e' accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito:
- a)documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purche' tali documenti non contengano piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata e purche' il loro scopo di propaganda di carattere generale sia evidente;
- b)gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata;
- c)il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali, non destinato alla distribuzione, cioe' gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, universita', stazioni termali o altre istituzioni analoghe.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
