ANNESSO B.7 ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per "materiale di propaganda turistica" si intendono: le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-7-art1 · fonte su Normattiva