Art. 2 (Annesso B.7)
materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale e' accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
