Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 1 (Annesso B.8)
ANNESSO B.8. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
- a)"merci importate in regime di traffico frontaliero": - le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.); - gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione; - il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea; - il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.);
- b)"zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
- c)"frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
- d)"traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
