Art. 5 (Annesso B.8)
1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
