1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-8-art5 · fonte su Normattiva