ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:

  • a)"merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza;
  • b)"spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-9-art1 · fonte su Normattiva