Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 1 (Annesso B.9)
ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
- a)"merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza;
- b)"spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
