per Danni o Perdite 1. Ad un investitore di una Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite a causa di guerra o altra forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza1 rivolta, insurrezione o tumulto nel territorio dell'altra Parte Contraente, sara' accordato da quest'ultima Parte Contraente un trattamento, per quanto riguarda la restituzione, indennizzo, compensazione o altra composizione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi. 2. Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 1 del presente Articolo, ad un investitore di una Parte Contraente il cui investimento, in una qualsiasi situazione descritta nel paragrafo precedente, subisca perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di una requisizione o distruzione da parte delle forze o autorita' di quest'ultima Parte Contraente, e la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessita', cosi' come definiti nel diritto internazionale, sara' accordato un adeguato ed effettivo risarcimento o restituzione.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
