- 1)Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue: "La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
- a)Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche". La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 e' soppressa.
- 2)Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue: "La presente Convenzione si applica altresi' alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".
Testo vigente dal 9 febbraio 1996
