• 1)Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue: "La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
  • a)Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche". La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 e' soppressa.
  • 2)Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue: "La presente Convenzione si applica altresi' alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48~accordo-art2 · fonte su Normattiva