Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 2008 al 26 luglio 2008. Leggi il testo vigente →

All'articolo 51 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

Testo in vigore dal 4 aprile 2008 al 26 luglio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;48~art11 · fonte su Normattiva