Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui e' stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
