Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~art7 · fonte su Normattiva