Art. 10 (Convenzione)
Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 1 avra' per oggetto l'esecuzione di una sanzione diversa dalla multa, lo Stato di residenza sostituira', se sara' il caso, alla sanzione inflitta dallo Stato d'infrazione la sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di residenza per un'infrazione analoga. Tale sanzione corrispondera' per quanto possibile, per quanto concerne la sua natura, a quella inflitta dalla sentenza che deve essere eseguita. Essa non potra' ne' superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di residenza, ne' essere piu' severa o avere una maggiore durata della sanzione emessa dallo Stato d'infrazione. Nello stabilire la sanzione le autorita' competenti dello Stato di residenza potranno prendere in considerazione anche le modalita' d'esecuzione della sanzione applicata di solito in tale Stato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
