Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non puo' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, ne' essere piu' severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
