Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti dall'autorita' amministrativa e alle notifiche d'ingiunzione di pagamento, provvedimento quest'ultimo che non e' considerato come un provvedimento d'esecuzione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art17 · fonte su Normattiva