Art. 17 (Convenzione)
Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti dall'autorita' amministrativa e alle notifiche d'ingiunzione di pagamento, provvedimento quest'ultimo che non e' considerato come un provvedimento d'esecuzione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
