Art. 16 (Convenzione)
Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente Convenzione, richiedera' il necessario supplemento di informazioni e potra' fissare una scadenza per l'ottenimento di tali informazioni.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
