Giudiziaria 1. Le autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria nelle materie contemplate dalla presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla redazione, trasmissione e notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti, dei testimoni e degli imputati nonche' all'acquisizione e trasmissione delle prove materiali.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art2 · fonte su Normattiva