Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Art. 21 (Convenzione)
Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento o di esecuzione sara' acquisito dallo Stato di residenza che ne disporra' a suo piacimento.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
