Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Art. 23 (Convenzione)
Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza non verranno rimborsate.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
