Ai sensi della presente Convenzione: (a) per "infrazione stradale" s'intende qualunque infrazione elencata nella lista "Fondo comune d'infrazioni stradali" allegata alla presente Convenzione; (b) per "Stato d'infrazione" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione sul territorio del quale e' stata commessa una infrazione stradale; (c) per "Stato di residenza" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione nel quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione stradale; (d) per "norme di circolazione" s'intende qualunque disciplina che regoli una delle voci dal n. 4 al n. 7 dell'Allegato I alla presente Convenzione denominata "Fondo comune di infrazioni stradali"; (e) per "giudizio" s'intende ogni decisione emanata dalle autorita' giudiziarie, ivi comprese le ordinanze penali e le multe di conciliazione; (f) per "decisione amministrativa" s'intende ogni decisione pronunciata in alcuni Stati dalle autorita' amministrative abilitate ad applicare le sanzioni previste dalla legge per la repressione di alcune categorie di infrazioni stradali.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art24 · fonte su Normattiva