Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Art. 3 (Convenzione)
Le autorita' dello Stato di residenza avranno la competenza di iniziare un procedimento, su richiesta dello Stato d'infrazione, per le infrazioni stradali commesse sul territorio di tale Stato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
