Le autorita' competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di procedimento che sara' stata loro inviata in applicazione degli articoli 1 e 2. Essi stabiliranno, in conformita' alla loro legislazione, il seguito da dare a tale richiesta.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art4 · fonte su Normattiva