1. Nella richiesta di procedimento verra' menzionata la data in cui tale procedura e' stata richiesta dall'autorita' competente. Nello Stato d'infrazione, la prescrizione dell'azione verra' interrotta a tale data. Il termine di tale prescrizione ricomincera' a decorrere interamente a partire dalla notifica che non e' stato iniziato alcun procedimento o che e' stata ritirata la domanda prevista dal paragrafo 2, comma (a) e (b) dell'articolo 5 e al massimo sei mesi dopo la richiesta di procedimento. 2. Nello Stato di residenza, il termine della prescrizione dell'azione decorrera' a partire dalla ricezione della richiesta di procedimento. Qualora in tale Stato sia necessaria una querela della vittima per poter iniziare un procedimento, il termine entro il quale tale querela deve essere presentata iniziera' a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di procedimento.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art6 · fonte su Normattiva