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L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a: (a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto; (b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti; (c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; (d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1999 al 14 agosto 2003

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