Le disposizioni della presente Convenzione non avranno alcun effetto sull'applicazione dei Trattati sul diritto di asilo, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, esistenti tra Stati che siano Parti di tali Trattati; ma uno Stato Parte della presente Convenzione non puo' invocare tali Trattati nei confronti di un altro Stato Parte della presente Convenzione che non sia parte di tali Trattati.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
