Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati, interalia:

  • a)delle firme apposte alla presente Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione in conformita' degli articoli 14, 15 e 16, e delle notifiche effettuate in base all'articolo 18;
  • b)della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 17.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art19 · fonte su Normattiva