Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati, interalia:
- a)delle firme apposte alla presente Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione in conformita' degli articoli 14, 15 e 16, e delle notifiche effettuate in base all'articolo 18;
- b)della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 17.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
