[1]da parte del Segretario Generale

[2]Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all'articolo 17:

  • a)le firme apposte alla presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformita' degli articoli 17, 18 e 19;
  • b)la data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore, in conformita' dell'articolo 20;
  • c)le domande di revisione, in conformita' dell'articolo 21.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art22 · fonte su Normattiva