[1]da parte del Segretario Generale
[2]Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all'articolo 17:
- a)le firme apposte alla presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformita' degli articoli 17, 18 e 19;
- b)la data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore, in conformita' dell'articolo 20;
- c)le domande di revisione, in conformita' dell'articolo 21.
Testo vigente dal 23 ottobre 1971
