1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
